Vertenza Ciccolella: ecco l’accordo tra sindacati e azienda, punto per punto.

La Redazione
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Come avevamo già annunciato sabato scorso, dopo lo sciopero indetto al Gruppo Ciccolella dalla Flai Cgil e documentato da un servizio video di Terlizzilive, le parti sociali (Flai-Cgil e successivamente Uila-Uil) sono riuscite a strappare un accordo all’azienda. Un accordo che porterà gradualmente e attraverso alcune forme di flessibilità temporanee, alla definizione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Di seguito pubblichiamo integralmente il verbale di accordo, con tutti i punti di intesa tra sindacati e azienda.

VERBALE DI ACCORDO

L’anno 2007, addì 9 del mese di marzo in Molfetta presso la sede della Ciccolella Holding s.p.a., sono presenti:
1) per la Ciccolella Holding s.p.a. i sigg.ri: Avvocato Angelo Stella, Sig. Alessandro Lerario;
2) per la FLAI – CGIL Bari i sigg.ri: il Segretario Generale Giuseppe Deleonardis e i Segretari Provinciali Vitonicola Di Bari, Felice Pelagio, Flavio Omobono e Francesco Malerba – Camera del Lavoro CGIL Terlizzi e i sigg.ri Mario Cagnetta, Nicola Urbano, Vincenzo De Nicolo, Domenico Cioce, Francesco Malerba Rappresentanti Sindacali Aziendali FLAI – CGIL;
3) per la UILA – UIL Bari i sigg.ri: Giuseppe Palmisano Segretario Generale Provinciale, Francesco Losito Segretario CSC-UIL Molfetta, Nino Antonelli Segretario UILA-UIL Terlizzi e i sigg.ri Francesco Bernardi, Stefano Pagano, Angelo Albrizio, Pasquale De Nicolo, Agron Ismailaj,  Rappresentanti Sindacali Aziendali UILA – UIL

Fra le parti,
premesso
– Che l’Azienda conferma il proprio interesse a disporre al più presto dell’intero organico a tempo indeterminato;
– Che tale interesse è condiviso dalle OO.SS.;
– Che alla luce di ciò le parti adotteranno iniziative congiunte alle scopo di indurre il maggior numero possibile di lavoratori a richiedere le trasformazioni dei rapporti, individuando comunemente come “residuali” le assunzioni a termine;
– Che, tuttavia, le parti intendono con il presente accordo, in attesa della strutturazione a tempo indeterminato di tutti i lavoratori dipendenti, regolamentare alcuni aspetti dei singoli contratti;
– Che le parti intendono altresì identificare uno stabile strumento di monitoraggio e di intrattenimento di relazioni industriali avanzate;

tutto ciò premesso fra le parti si conviene quanto segue :
1) Le premesse che precedono formano parte integrante ed essenziale del presente accordo condizionandone l’interpretazione e l’esecuzione.

Tempo Indeterminato
2) In tutti i casi nei quali sia maturato il requisito occupazionale di cui all’art. 21 del CCNL e venga richiesta l’adozione di tale forma contrattuale, si opererà la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° aprile 2007 e con riserva di individuazione della società all’interno della quale eseguire l’assorbimento a seconda dei siti dove oggi viene eseguita l’attività da parte dei lavoratori. La costituzione dei rapporti si intenderà ex novo e sarà eseguita a mezzo di contratti di lavoro part-time (orizzontale, verticale o ciclico a seconda delle esigenze che saranno manifestate dai lavoratori, in special modo se donne e delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda) pari a cinque ore medie giornaliere (30 ore settimanali).
In aggiunta all’orario di cui sopra ed in applicazione dell’art. 12 del Contratto Provinciale di Lavoro Operai Agricoli della Provincia di Bari (D.L. 1.10.1996 conv. dalla L. 28.11.1996 n.608), viene convenuta l’effettuazione, per un periodo massimo complessivo di 90 giorni fino al 31.12.2007, di un orario di lavoro flessibile di 44 ore massime settimanali. Per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2007 viene convenuta una flessibilità pari a 20 ore settimanali. Verrà applicata la maggiorazione prevista dalla norma sopra indicata. I maggiori orari saranno scomputati attraverso minor orario di lavoro nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio alla luce delle esigenze tecnico produttive proprie dell’azienda.
La flessibilità potrà anche essere richiesta nel periodo indicato ed anche per le giornate festive con preavviso di giorni 3.
Per gli eventuali ulteriori periodi di applicazione della flessibilità le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2007 allo scopo di verificarne l’esigenza e determinarne le modalità attuative.
Le parti si impegnano a riconvocarsi entro le date dei 15/05/2007 e 15/09/2007 per la verifica dell’applicazione della quantità di ore di flessibilità adottate. A tale riguardo le parti convengono qualora alla verifica del 15/09/2007 risulti esaurito il monte ore di flessibilità di cui all’accordo provinciale, tutti i contratti part-time verranno trasformati full-time con decorrenza dal 01/10/2007.
Circa l’adozione della flessibilità e l’eventuale richiesta di straordinario, l’azienda si impegna a richiedere la prestazione flessibile prioritariamente a quei lavoratori contrattualizzati part-time.
3) I livelli di inquadramento di partenza saranno quelli corrispondenti alle mansioni esplicate (operaio area 2 qualificato livello 2° “Addetti alla floricoltura esclusa la manovalanza generica” del CCNL)
4) Ai lavoratori inquadrati con contratto a tempo indeterminato la retribuzione sarà erogata con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza. La 13^ e la 14^ saranno corrisposte rispettivamente entro il 15 dicembre di ciascun anno e la seconda con la retribuzione di aprile. Verrà applicata la mensilizzazione della retribuzione. In conseguenza di quanto sopra cesserà la corresponsione del 3° elemento della retribuzione di cui all’art. 45 del CCNL del settore.
Saranno anticipati in busta paga gli importi relativi ai trattamenti di famiglia nonché eventuali indennità per malattia, maternità ed infortuni, che l’azienda porterà a compensazione con il versamento degli F24, ove tecnicamente possibile alla luce della metodologia applicata dagli Enti sul territorio, come da previsione di cui all’art. 62 dell’Accordo Nazionale 6.7.2006.
Le ferie saranno oggetto di predisposizione di piano ferie, discusso con la RSA,  entro il mese di aprile di ciascun anno, fatta eccezione per l’anno in corso per il quale il termine è fissato entro maggio.
5) Entro 60 giorni dalla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato le parti si impegnano ad incontrarsi per verificare le rispondenza delle qualifiche attribuite in relazione alle mansioni espletate e la generale applicazione del presente accordo.

Conciliazioni Individuali
6) Alla luce degli accordi qui assunti, poiché sono state annunciate vertenze individuali relative alla trasformazione a tempo indeterminato, le parti convengono che l’adozione dei singoli provvedimenti quivi convenuti in vantaggio dei lavoratori sia individualmente condizionata per tale titolo, alla stipula di verbali di conciliazione in sede sindacale aventi contenuto solutorio delle vertenze e delle denunce avanzate.

Tempo Determinato
7) Per i lavoratori non in possesso dei requisiti soggettivi per la stipula di contratti a tempo indeterminato o che non ne facciano richiesta, l’Azienda confermerà i contratti a tempo determinato per l’anno 2007 garantendo per tutti almeno il numero di 156 giornate, fatte salve le richieste in riduzione da parte dei lavoratori.
Le parti si impegnano a convocare il tavolo di concertazione di cui ai punti seguenti per verificare la possibilità dell’adozione di strumenti retributivi premiali relativi a tutti i lavoratori.

Attività Formative
8) Allo scopo di favorire la crescita professionale e l’incremento del livello occupazionale, l’Azienda potrà attivare entro l’anno 2007 fino a n. 100 contratti di apprendistato professionalizzante traguardati a conseguimento della qualifica di “operaio area 2 qualificato livello 2° Addetti alla floricoltura esclusa la manovalanza generica” del CCNL.
Oltre a ciò, a termini dell’art. 9 del Contratto Provinciale di Lavoro Operai Agricoli della Provincia di Bari (D.L. 1.10.1996 conv. dalla L. 28.11.1996 n.608), l’Azienda si riserva di attivare formazione specifica teorico-pratica fra gli addetti a tempo indeterminato allo scopo di incrementarne il livello di professionalità. La formazione sarà eseguita secondo le vigenti norme contrattuali e legislative.

Sicurezza sul lavoro e condizioni di lavoro
9) L’Azienda comunica di aver già conferito incarico a struttura esterna di verificare ed eventualmente adeguare l’attuazione del piano della sicurezza e delle dotazioni strumentali ed antinfortunistiche.
A tale riguardo le parti si impegnano a verificare entro il termine di giorni 30 da oggi, mediante convocazione del Tavolo di Concertazione di cui al punto che segue, i sistemi di attuazione del piano della sicurezza.
10) Circa le condizioni di lavoro l’azienda comunica di aver già dato disposizione affinchè in ciascun sito sia collocato un erogatore meccanico di acqua potabile.
11) Tutte le dotazioni ed i presidi antinfortunistici che saranno consegnati ai lavoratori saranno oggetto di elenco da sottoscriversi all’atto della consegna da parte di ciascun lavoratore consegnatario.

Tavolo di concertazione permanente
12) Con la sottoscrizione quivi apposta, le parti stipulanti convengono l’apertura di un Tavolo di Concertazione Permanente.
13) Al Tavolo di Concertazione parteciperanno tutte le OO.SS. aventi rappresentanza in azienda e ad esso potranno successivamente aderire anche eventuali altre OO.SS., pur se oggi non rappresentate in azienda.
14) Il Tavolo di Concertazione riguarderà tutte le problematiche afferenti ad ogni società comunque facente capo al “Gruppo Ciccolella” relativamente ad ogni aspetto che, direttamente o indirettamente, incida sui rapporti lavorativi.
15) Le parti qui stipulanti si impegnano, ogni qualvolta emerga una questione afferente i rapporti lavorativi, ad attivare il Tavolo di Concertazione preventivamente rispetto ad ogni genere di iniziativa rientrante nelle rispettive sfere decisionali.
16) Il Tavolo di Concertazione sarà riunito su iniziativa, anche autonoma, di ciascuna delle parti stipulanti o aderenti ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o necessità.
17) Qualora, nonostante la richiesta di convocazione, il Tavolo non si riunisca entro il termine di giorni cinque dalla richiesta di convocazione, ciascuna delle parti sarà libera di intraprendere le azioni ritenute opportune per la tutela dei rispettivi diritti e delle posizioni rappresentate.
18) Le riunioni del Tavolo saranno valide, pur in assenza di taluna delle OO.SS. stipulanti o aderenti, se siano presenti almeno una O.S. ed i rappresentanti del Gruppo Ciccolella.
19) Le parti si impegnano a riconvocarsi entro la data del 20 marzo 2007 per la verifica delle condizioni soggettive dei lavoratori interessati alla richiesta di adozione di contratti a tempo indeterminato.
20) Alla luce del contenuto del presente accordo, le parti si danno atto e si impegnano a tutti i livelli a favorire il ritrovato clima di corrette relazioni sindacali di cui al presente accordo.

Letto confermato e sottoscritto.

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