Patto di stabilità: sul bilancio del Comune una Commissione d’inchiesta
Vanno tenute presenti le novità introdotte dall’ultima legge finanziaria.
In una recente riunione del Consiglio comunale è stato deciso di istituire una Commissione d’Indagine per l’accertamento dell’operato della Amministrazione ai fini del rispetto del Patto di Stabilità interno. Il patto di stabilità interno è l’insieme di disposizioni, contenute nella Legge finanziaria, con cui, a partire dalla manovra di bilancio per il 2007, si definisce l’impegno degli enti decentrati (ad esempio i Comuni) a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di indebitamento netto, perseguito dal Governo centrale, nel rispetto del patto di stabilità e crescita.
Durante il dibattito in merito, la consigliera Mastropasqua propone una Commissione d’Indagine di valenza politica, composta da 5 componenti, tre alla maggioranza e due alla minoranza, con presidenza alla minoranza, da votare con maggioranza qualificata dei 2/3, con collaborazione, come esperta, della dr.ssa Panzini, neo Dirigente Settore Servizi Finanziari e Risorse.
Alla Commissione può tornare utile per svolgere il proprio lavoro, tenere presente le novità introdotte dall’ultima legge finanziaria perché si possa rispettare il patto di stabilità. Queste novità sono illustrate dagli organi di informazione dell’Anci, l’Associazione dei Comuni. Le più significative le elenchiamo di seguito.
La disciplina del cosiddetto “Patto di stabilità interno” per il triennio 2007-2009 è contenuta nei commi 676-695 dell’articolo unico della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Il meccanismo dei saldi
Tra le novità più significative si segnala il ritorno al meccanismo dei saldi inteso come differenza tra entrate finali e spese finali. Per il rispetto del patto di stabilità occorre conseguire nel 2007-2008-2009 un saldo finanziario di competenza e di cassa migliorativo rispetto a quello medio del triennio 2003-2005. Il saldo finanziario viene calcolato al netto delle entrate per riscossione dei crediti e delle spese per concessione di crediti. Non vengono considerate le entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate nello stesso triennio 2003-2005 all’estinzione anticipata di prestiti e vengono escluse le spese per l’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.
Il monitoraggio
Un’altra novità di rilievo è contenuta nel comma 685 in ordine al monitoraggio trimestrale. Tutte le province e i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti dovranno inviare, entro trenta giorni dal termine del trimestre, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che la gestione di cassa.
I tempi
Altra novità consiste nell’assicurare il rispetto dei limiti del Patto anche in via preventiva e non solo consuntiva, come avveniva fino all’esercizio 2006. Pertanto, gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione in data precedente l’entrata in vigore della legge 296/2006, sono tenuti ad apportare le modifiche al bilancio entro il termine previsto per l’approvazione dello stesso.
Le responsabilità
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno, a differenza del passato (in cui erano previsti limiti alla spesa, limiti assunzionali , divieto di indebitamento), la nuova disciplina prevista introduce un meccanismo di automatismo fiscale, nel caso non venga riassorbito lo scostamento, consistente nell’incremento dell’addizionale comunale all’irpef per i comuni e nell’aumento dell’imposta provinciale di trascrizione per le Province. La responsabilità è quindi di carattere politico e non più tecnico.
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