La funzione tributaria a Terlizzi: criticità e prospettazioni di nuova governance
Un contributo del dott. Ruggeri
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo del dott. Ruggeri circa la funzione tributaria a Terlizzi.
L’ingente mole di avvisi di accertamento I.C.I. e T.A.R.S.U., da cui la comunità terlizzese è stata colpita verso la fine del decorso anno e l’inizio del nuovo, sembrerebbe disvelare il sintomo di una generale propensione del cittadino all’evasione fiscale o, al contrario, di un’anomala gestione della funzione tributaria?
A me sembra che la lotta all’evasione fiscale sia un onere della Pubblica Amministrazione, che il cittadino non solo deve accettare, ma anche auspicare, poichè dovrebbe realizzare una più equa perequazione contributiva e, di conseguenza, la riduzione dei tributi, ove si raggiunga il risultato che ciascun contribuente adempia alle sue obbligazioni tributarie, in proporzione al proprio reddito.
Tuttavia, non sembra che l’impianto legislativo prefiguri forme aggressive, salvo che per i grandi evasori fiscali, di controllo della posizione del contribuente, ma postula l’osservanza di specifici principi, previsti dall’ordinamento giuridico, comunitario, nazionale e locale, a cui deve conformarsi l’azione accertativa del gestore privato e pubblico, consistenti nel contraddittorio, nella partecipazione, nella pubblicità e trasparenza, nell’equità e nella tutela della buona fede del cittadino.
Il rispetto degli accennati principi implica che il gestore della funzione tributaria assuma, preliminarmente, un ruolo collaborativo con i contribuenti, che, in generale, preferiscono mantenere un rapporto pacifico con il fisco, volendo adempiere, onestamente, ai loro obblighi verso la collettività.
A tal fine, come espressamente previsto dalla normazione tributaria, il cittadino ha diritto di essere informato, anche mediante convocazione negli uffici, in modo che sia, chiaramente, edotto del suo debito d’imposta, soprattutto, laddove la normativa si presti ad incertezze applicative, ditalchè la sanzione costituisca la conseguenza necessitata di una evidente volontà del contribuente di evadere dai suoi doveri fiscali verso la comunità.
Al contrario, il grave fenomeno delle cartelle pazze a Terlizzi ha disvelato un approccio scarsamente collaborativo, se non aggressivo, dei gestori, privato e pubblico, della funzione tributaria nei confronti del cittadino, i quali hanno, totalmente, disatteso le menzionate regole di comportamento, aggravando l’esposizione debitoria dell’ignaro contribuente, che, oltre al debito d’imposta, perlopiù, scriteriatamente, erroneo, si è visto irrogare gravose sanzioni per interessi, spese di notifica ed omessa denuncia dell’imposta.
Purtroppo, l’elusione dei principi, a cui dovrebbe conformarsi la prassi amministrativa in materia tributaria, connessa con la massiccia azione accertativi, finisce per implementare il gettito tributario, a discapito del contribuente, ad ingiusta utilità del Comune e del gestore privato, dato che il primo realizza maggiori entrate ed il secondo incentiva il lucro d’impresa.
Basti considerare gli effetti della concentrazione degli accertamenti I.C.I. e T.A.R.S.U., che hanno riguardato un sessennio, riferibile al periodo 2005-2010 e della sanzione per omessa denuncia, applicata per i sei anni, anche nei casi in cui il debito d’imposta sia stato, in toto, assolto dal contribuente.
In sostanza, non rileva per l’appaltatore e per il Comune che il cittadino abbia ritenuto, in perfetta buona fede, che il fedele e spontaneo versamento dell’imposta integrasse, implicitamente, la sua denuncia, nè costituisce esimente la circostanza che i medesimi abbiano omesso qualsiasi informativa al contribuente, in contraddittorio od in altra forma, sulla portata applicativa e sugli effetti della norma legislativa regolante tale sanzione, che, peraltro, viene disapplicata in altri Comuni della Regione Puglia, nel caso prospettato dell’integrale pagamento, per le ragioni logiche e giuridiche, che vale la pena di seguito esporre.
L’art. 10, comma 3, della Legge 212/2000 prevede che la sanzione non sia irrogabile quando sussistano incertezze sulla portata e sull’ambito applicativo della norma tributaria e la violazione comporti mera irregolarità formale senza alcun debito d’imposta.
Dall’interpretazione letterale e logica della citata norma, si può argomentare che il contribuente, in regola con la denuncia dell’immobile al catasto, a cui il Comune è telematicamente collegato, e con il pagamento integrale della relativa imposta, che, peraltro, si fonda sul principio dell’autodenuncia, non possa essere gravato da un ulteriore e pleonastico onere, consistente nella formalità della denuncia dello stesso bene, che, sostanzialmente, ha già denunciato per ben due volte.
In ragione, pertanto, delle suesposte considerazioni, mi sembra ragionevole che la sanzione per omessa denuncia possa essere irrogata, soltanto, nelle ipotesi di mancata denuncia dell’immobile al catasto e/o di totale o parziale evasione fiscale.
Al contrario, l’irrogazione autoritativa della sanzione per omessa denuncia, nell’ipotesi della sussistenza del regolare accatastamento e pagamento, potrebbe configurare un indebito arricchimento del Comune, e del gestore privato, in danno del contribuente, che si vede costretto a soggiacere all’ingiusta pretesa, sia per la ristrettezza dei termini per l’impugnativa sia per evitare l’alea del contenzioso, stante, comunque, anche in caso di vittoria processuale, il rischio della probabile compensazione delle spese. Non mi sembra utopistico, ma mera manifestazione di sana amministrazione, se gli organi di governo comunale adottino misure autotutelative, volte a restituire all’onesto cittadino, almeno, le indebite somme, forzatamente riscosse dal Comune e dal gestore privato, a titolo di sanzione per omessa denuncia e di spese di notifica, calcolate in misura superiore al disposto legislativo.
Mi sia consentito di esprimere alcune considerazioni finali, rivolte alla sfera politica ed a quella burocratica, auspicando che, come suol dirsi, non tutti i mali vengano per nuocere.
Gli anomali eventi inducano l’A.C., mediante un’azione concertata con la parte burocratica, ad avviare un processo riorganizzativo della governance della funzione tributaria, in vista, tra l’altro, dell’imminente arrivo della riforma del federalismo fiscale, che non porterà doni alla popolazione del sud e, quindi, al nostro Comune, e richiederà la massima efficienza funzionale.
Gli organi di governo, in primis, dovranno riassumere la potestà tributaria, espungendo dall’ordinamento comunale il punto 1-bis dell’art. 14 del Regolamento, che, a mio avviso, istituzionalizza e rende obbligatorio l’affidamento all’imprenditoria privata dell’attività di accertamento dell’I.C.I., nonché le eventuali altre norme, preordinate ad esternalizzare la gestione delle entrate comunali, a prescindere dalle valutazioni di convenienza tecnica, economica e di utilità sociale, come, del resto, prescrive la legge.
La forma di gestione dei tributi, quindi, deve fondarsi sull’analisi costi-benefici, che non comporti maggiori oneri, di tipo non solo economico, ma anche esistenziale per il cittadino, dimodocchè l’affidamento a terzi sia l’estrema ratio, che, comunque, garantisca detti presupposti, inviolabili ope legis, a prescindere dalle ideologie politiche.
In ogni caso, gli organi di governo dovranno dettare regole, indirizzi, modi, principi, limiti della gestione tributaria, attraverso la programmazione generale ed esecutiva, costituenti il presupposto per poter esercitare il potere-dovere di controllo, valutazione e misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, assegnati alle strutture ed al personale, avvalendosi degli organismi interni, preposti a tale funzione e, perchè no, del responso popolare, mediante mirate indagini di customer satisfaction.
Il pubblico ufficiale e l’incaricato del servizio tributario dovranno conformare la loro azione di controllo della posizione del contribuente al rispetto dell’etica amministrativa, dettata dai principi avanti indicati, tenendo presente che l’applicazione della legge implica un approccio collaborativo e con spirito di servizio con il cittadino, che, a sua volta, aspira a mantenere rapporti pacifici con i gestori del fisco locale.
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