Incendi boschivi, il sindaco vieta l’accensione di fuochi
Pesanti sanzioni per chi viola l’ordinanza
Con propria ordinanza il sindaco rinnova il provvedimento (ordinanza nr. 10/2011) teso a prevenire il rischio di incendi boschivi, indirizzato a tutti i proprietari di aree, terreni incolti o abbandonati, urbani o a ridosso dei centri abitati, nonché ai conduttori di fondi agricoli.
L’ordinanza, preso atto della presenza su tutto il territorio di appezzamenti di terreni incolti, spesso ricoperti da erbacce e sterpaglie rinsecchite, ricettacolo di rifiuti di ogni genere e che le cause del temuto fenomeno degli incendi, sono in gran parte imputabili all’abbandono dei terreni e zone di pertinenza ed attribuibili ad incuria nella conduzione degli stessi, vieta, a far data dal 1 giugno al 15 settembre 2011, di accendere fuochi di ogni genere come l’utilizzo di apparecchiature che producono scintille; inoltre, di bruciare stoppie ed in genere compiere ogni operazione che possa anche indirettamente creare pericolo di incendio in tutto il territorio comunale.
E’ fatto obbligo ai proprietari dei terreni di provvedere alla pulizia dei propri fondi, giardini privati, aree incolte e/o abbandonate e, comunque, di eseguire l’aratura dei terreni, che devono risultare sgombri da residui delle lavorazioni e da accumuli pericolosi di materiali combustibili di qualsiasi tipo.
Agli stessi è fatto obbligo di realizzare o ripristinare, lungo i confini delle proprietà e a ridosso delle strade comunali, muretti a secco di recinzione, allo scopo di non consentire pregiudizievoli immissioni che possano innescare incendi, favorirne la propagazione, o consentire l’abbandono di rifiuti. Previste sanzioni per chi non ottempera all’ordinanza e viola le disposizioni in essa contenute: da 150 a 450 euro fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste da leggi speciali.
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