Aliquote ridotte e maggiori detrazioni per l’Imu, le proposte del Movimento Civico

La Redazione
Primo Consiglio Comunale

«Elaborate da uno staff di tecnici specializzati e condivise da molte associazioni di categoria»

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Il Movimento Civico di Terlizzi, composto da Cittàcivile, FLI e DonnediTerlizzi, ha presentato ieri per mezzo del consigliere comunale Pasquale Vitagliano una proposta organica di Regolamento IMU che tenga conto delle esigenze, in particolare, delle imprese agricole, delle famiglie giovani e di quelle con disabili. Più nel dettaglio, vi sono proposte concrete con riguardo alle aree edificabili e a quelle dichiarate inedificabili.
«La proposta elaborata da uno staff di tecnici specializzati è stata condivisa da molte associazioni di categoria», dichiarano dal Movimento. Prima di essere discussa in consiglio comunale, la proposta sarà presentata in una conferenza stampa presso la sede del Movimento venerdì 28 settembre dal responsabile economia, dott. Damiano Rubini.
Di seguito il testo completo.

P r e m e s s o  c h e
o Il D.Lgs. 14.03.2011 n° 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinano l’Imposta Municipale Propria che sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili;
o Il D.L. n° 201 del 6.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;
o Le iniziative e gli interventi indicati nella presente proposta, ispirati a principi di equità e solidarietà, devono assicurare il raggiungimento dell’obiettivo dell’equilibrio generale di bilancio;

t e n u t o c o n t o c h e
– Occorre determinare le aliquote e le detrazioni dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n° 201/2011 e della relativa legge di conversione e le altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;
– Per effetto del suindicato D.L. n° 201/2011, come sopra convertito, all’art. 13, comma 6, l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;
– I commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n° 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30-12-1993, n° 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-1994, n° 133;
– I medesimi commi 7 e 8 del menzionato art. 13 del D.L. n° 201/2011, conferiscono facoltà ai comuni di modificare in aumento o diminuzione, “aliquota per abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali e ridurre l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino allo 0,1 per cento;
– Il comma 10 dell’art. 13 del D.L. n° 201/2011, prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 e che i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
– In sede di conversione del D.L. n° 201/2011 è stato previsto per gli anni 2012 e 2013, una maggiorazione della detrazione di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c o n s i d e r a t o c h e

· L’istituzione dell’IMU ha sostanzialmente modificato, in peius, la fiscalità del settore primario sottoponendo a tassazione anche i beni funzionali all’esercizio dell’attività agricola, che vengono assimilati a puro e semplice patrimonio;
· In un momento in cui, la siccità ha reso difficili e molto costose le tradizionali produzioni agricole, le gravi difficoltà economiche stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza delle nostre aziende agricole, sia a causa dei prezzi dei prodotti agricoli non sufficientemente remunerativi che per i notevoli incrementi dei costi di produzione dovuti all’aumento del prezzo dell’energia, del gasolio, dell’Iva nonché dei contributi agricoli unificati, l’IMU va a colpire l’agricoltura in un suo punto debole, costituito dalla forte immobilizzazione di capitali a bassissima redditività;
· La casa, ed in particolare la prima casa, è un bene primario per i cittadini e per le famiglie, nella maggior parte dei casi acquistato a fronte di grandi sacrifici e di duro lavoro. Le famiglie terlizzesi, a causa della grave crisi economica in atto, si trovano a dover affrontare quotidianamente pesanti sacrifici economici e in questo momento di particolare difficoltà economica l’Amministrazione Comunale ha il dovere di attenuare il più possibile la pressione fiscale sui propri cittadini e in particolare provvedere a rendere meno gravosa possibile la vita delle fasce più deboli della popolazione (le giovani coppie, gli anziani, le famiglie con disabili e/o portatori di handicap);

s i p r o p o n e
1. Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale
Di prevedere l’applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30-12-1993, n°
557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-1994, n°133.
2. Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze
Di prevedere l’applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,2 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze.
3. Detrazione per soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale
Di elevare la detrazione per abitazione principale di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n°201/2011, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione, in favore di giovani coppie che abbiano contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa e dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale parametrate alle fasce ISEE determinate dall’Amministrazione Comunale.
Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni di cui alle categorie
catastali A1 – A7 – A8 – A9.
4. Detrazione per soggetti anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari
Di elevare la detrazione per abitazione principale di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n°201/2011, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica, in favore dei soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’alloggio di proprietà o usufrutto non risulti locato, ed in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) possesso della sola unità immobiliare abitata e sue pertinenze;
b) i componenti del nucleo famigliare non devono possedere altre unità immobiliari, anche al di fuori del Comune di Terlizzi, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione.
Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni di cui alle categorie catastali A1 – A7 – A8 – A9.
5. Detrazione per soggetto disabile e/o portatore di handicap
Di elevare la detrazione per abitazione principale di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n°201/2011, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica, se nel nucleo familiare vi è persona disabile e/o portatore di handicap, con grado di invalidità stabilita dall’Amministrazione Comunale.
6. Non cumulabilità agevolazioni
Di stabilire che le agevolazioni di maggior detrazione previste ai punti 3, 4 e 5 non sono cumulabili fra loro.
7. Criteri per usufruire delle agevolazioni D’applicare le agevolazioni di maggior detrazione secondo i seguenti criteri:
a) Il contribuente, che trovasi nelle situazioni di cui ai punti 3, 4 e 5, deve allegare alla dichiarazione IMU documentazione probatoria o autocertificazione dello stato di disagio economico-sociale, ricovero e disabilità;
b) L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
c) Nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

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