Rifiuti, il Tar respinge l’istanza cautelare della Tradeco

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Il Tribunale: «Non appare sussistere in capo alla società ricorrente una posizione giuridica soggettiva di vantaggio finalizzata al conseguimento della proroga del contratto di appalto».
«Tra pochi giorni il servizio di nettezza urbana a Terlizzi sarà espletato dalla ASV di Bitonto». È lo stesso sindaco Ninni Gemmato, dal suo profilo Facebook a indicare le conseguenze dell’ordinanza pronunciata ieri dal Tar di Bari sul ricorso presentato dalla società Tradeco contro il provvedimento del Sindaco che disponeva l’affidamento del servizio igiene urbana alla società Asv di Bitonto. Non è dato sapere al momento se la Tradeco proporrà appello al Consiglio di Stato. Di seguito il testo dell’ordinanza del Tar, dove la motivazione del rigetto si esprime nel passaggio “non appare sussistere in capo alla società ricorrente una posizione giuridica soggettiva di vantaggio finalizzata al conseguimento della proroga del contratto di appalto”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Tra.De.Co s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Marco Sabino Loiodice, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Comune di Terlizzi, rappresentato e difeso dall’avv. Ugo Patroni Griffi, con domicilio eletto presso in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;
Comune di Corato;
nei confronti di
Azienda Servizi Vari s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Graziano Lepore, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;
A.S.I.P.U. – Azienda Servizi Igiene e Pubblica Utilità;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 12 del 28.12.2012 prot. n. 36714 del Sindaco del Comune di Terlizzi, con la quale si affida all’Azienda Speciale del Comune di Corato – A.S.I.P.U., il servizio di spazzamento, raccolta, svuotamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Terlizzi con l’obbligo di assunzione dei dipendenti della ditta Tra.De.Co e dei dipendenti della società Avvenire;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 gennaio 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 13 del 31.12.2012 prot. n. 36966 del Comune di Terlizzi, limitatamente alla parte meglio specificata in ricorso, in cui fissa il termine del 6 gennaio 2013 per la cessazione del servizio con la stessa ordinanza affidato alla ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12 gennaio 2013, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 10.1.2013 prot. n. 1010 del Sindaco del Comune di Terlizzi con la quale viene fissato il termine del 15.1.2013 per la cessazione del servizio di igiene urbana del Comune di Terlizzi, nonché per l’affidamento del servizio stesso all’Azienda Servizi Vari s.p.a. del Comune di Bitonto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terlizzi e di Azienda Servizi Vari s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti depositati in data 12 gennaio 2013;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 per le parti i difensori avv.ti Aldo Loiodice, Marco Sabino Loiodice, Ugo Patroni Griffi e Graziano Lepore;
Considerato che la Tra.De.Co, in forza dell’ordinanza sindacale n. 4 del 27 giugno 2012, ha titolo a svolgere il servizio di cui si tratta soltanto fino al 31 dicembre 2012;
Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sussistere in capo alla società ricorrente una posizione giuridica soggettiva di vantaggio finalizzata al conseguimento della proroga del contratto di appalto;
Ritenuto, conseguentemente, che non è integrato il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta con i motivi aggiunti depositati in data 12 gennaio 2013;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese del giudizio cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare formulata con i motivi aggiunti depositati in data 12 gennaio 2013.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore
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