Locazioni tracciabili dal 2014

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Fino a oggi l’obbligo di tracciabilità veniva ricondotto nel più generale limite antiriciclaggio dei 1.000 euro
Al fine di rendere un servizio di interesse comune, abbiamo voluto trattare la questione delle locazioni, avvalendoci della preziosa competenza di Lucia D’Amato, che di seguito ci indica alcune importanti novità su cui porre la necessaria attenzione.
La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto l’obbligo di effettuare il pagamento dei “canoni di locazione di unità abitative”, di qualsiasi importo, con “forme e modalità che escludano l’uso del contante”, estendendo l’obbligo anche alle locazioni transitorie, quelle stipulate con studenti e turisti.
Fino a oggi l’obbligo di tracciabilità veniva ricondotto nel più generale limite antiriciclaggio dei 1.000 euro.
L’unica eccezione è prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e nulla viene disposto per quanto concerne le locazioni commerciali dove si continuerà ad applicare il divieto dell’uso del contante per importi superiori a € 999,99;
In caso di violazione della normativa in esame è prevista una sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
E’ stata introdotta anche una sanzione indiretta che riguarda l’ottenimento di agevolazioni fiscali in capo sia al proprietario che al conduttore. In altri termini, la norma in esame potrebbe avere effetti anche per quanto concerne:
1. la possibilità di godere delle detrazioni per canoni di locazioni di cui all’art. 16 del TUIR obbligando i conduttori a procedere al pagamento del canone con modalità tracciabile;
2. l’attestazione relativa all’ISEE, in quanto si potrà indicare l’immobile condotto in locazione solo se i versamenti saranno stati effettuati con mezzi tracciabili.
Qual è il fine della norma: contrastare l’evasione fiscale nel campo delle locazioni immobiliari.
C’è da chiedersi: tale misura è realmente efficace?
Se il contratto è registrato, l’Erario può ricostruire tutti gli importi anche se il pagamento viene effettuato in contanti.
Ma se il contratto a monte non viene stipulato e/o registrato? di certo non si incasseranno i canoni con bonifico o altro mezzo tracciabile.
L’obbligo della tracciabilità non scalfisce nemmeno gli “evasori a metà”, coloro che dichiarano un canone inferiore a quello reale; le parti comunque regolerebbero parte del canone in contanti e parte con bonifico o assegno.
Altro balzello introdotto dalla legge di stabilità 2014, sempre come misura anti-evasione, è la facoltà concessa ai Comuni di consultare i registri dell’Anagrafe condominiale nei quali sono annotati i dati relativi ai proprietari e inquilini e viene tenuto dall’amministratore per ciascun condominio.
Non è chiaro con quali specifici poteri e con quali modalità il Comune consulterà tale registro.
La norma in esame infatti, non va al di là di una generica possibilità di consultazione da parte dei Comuni, e stando così le cose sarà facile prevedere una sostanziale inapplicabililtà della norma stessa.
Questa norma non è forse iniqua e costosa soprattutto per le persone anziane o indigenti in affitto, che saranno costrette a pagare anche il costo del bonifico o dell’assegno se non hanno un conto corrente?
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