Calcio

Coppa Italia, vittoria a tavolino per il Terlizzi Calcio contro l’Audace Barletta

La Redazione
terlizzi calcio
Il giudice sportivo ha sancito il 3 a 0 per i rossoblù perché gli ospiti hanno schierato un giocatore squalificato. Sul campo del Comunale il match era finito 1 a 1
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Il giudice sportivo modifica l’esito della prima giornata della Coppa Italia, in cui Terlizzi Calcio e Audace Barletta hanno pareggiato al Comunale, assegnando la vittoria a tavolino ai padroni di casa.

La ragione dell’over-rule è che l’Audace Barletta in quell’occasione ha schierato lo squalificato Giuseppe Salvemini.

Ecco il dispositivo della decisione del giudice sportivo:

Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali; rilevato che con ricorso trasmesso a mezzo fax presso questo Comitato il 4/9/2017 ore 10,42 ed alla Società controinteressata a mezzo mail il 4/9/2017 alle ore 11,32, il Terlizzi Calcio chiedeva l’applicazione dell’art. 17 Codice di Giustizia Sportiva in danno della Società AUDACE BARLETTA, poichè presumibilmente quest’ultima avrebbe schierato in posizione irregolare il tesserato SALVEMINI Giuseppe, destinatario di una giornata di squalifica in relazione a partita di Coppa Puglia del 10/11/16 (vedi pagg. 24/25 del C.U n. 37 del 17/11/2016). Osserva questo Giudice Sportivo che risulta documentalmente provato che il tesserato Salvemini Giuseppe (AUDACE BARLETTA) é stato squalificato per una gara per recidività in ammonizioni in occasione della gara di Coppa Puglia VIRTUS ANDRIA-AUDACE BARLETTA del 10/11/2016. Tale squalifica non risulta scontata, poichè la Società AUDACE BARLETTA é stata contestualmente eliminata dal Torneo e non ha più disputato ulteriori gare. Premesso quanto sopra il tesserato SALVEMINI Giuseppe – entrato in campo al 19o del 2° tempo- é stato schierato in posizione irregolare. Tanto premesso

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo proposto dal TERLIZZI CALCIO e di infliggere alla Società AUDACE BARLETTA

la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0;

2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del gravame.

giovedì 7 Settembre 2017

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