Auto usate – Cosa è il regime del margine?

Auto usate – Cosa è il regime del margine?
In materia di vendita di auto usate, bisognerebbe avere una panoramica completa sulla tematica del regime del margine, un regime speciale dell’IVA, la cui introduzione è datata attorno alla metà degli anni Novanta con il Decreto Legge 41/95, artt. dal 36 al 40
Oggigiorno, acquistare un’auto usata si dimostra una scelta sempre più conveniente: puntare su occasioni e su modelli low cost, soprattutto quando si parla di utilitarie, vuol dire spendere di meno e destinare il denaro risparmiato ad ulteriori priorità siano queste imprevisti da fronteggiare o altre esigenze.
Vendita auto usate: cos’è il regime del margine?
A tal proposito, di annunci di auto usate in vendita su usato.it ce ne sono davvero a iosa: tra utilitarie, berline, station wagon, modelli sportivi e di lusso, la gamma si dimostra altamente variegata. Fare un affare qui appare cosa possibile. In materia di vendita di auto usate, bisognerebbe avere una panoramica completa sulla tematica del regime del margine. Ma di cosa si tratta nello specifico?
Per regime del margine si intende un regime speciale dell’IVA, la cui introduzione è datata attorno alla metà degli anni Novanta con il Decreto Legge 41/95, artt. dal 36 al 40.
Concepito per la compravendita di qualsiasi bene usato, auto di seconda mano incluse, il regime del margine evita la doppia tassazione IVA per coloro che rivendono veicoli usati e che, in fase di acquisto, non hanno potuto beneficiare della detrazione dell’IVA, in quanto già comprensiva del prezzo di acquisto e, di conseguenza, indetraibile.
Quand’è che un veicolo si definisce usato?
Prima di approfondire, però, qual è la parte definita come margine nel processo di compravendita, è opportuno mettere in evidenza quand’è che un veicolo si definisce usato, tenendo conto di dove avviene la cessione: un conto è se l’auto usata viene messa in vendita sul territorio italiano, un altro se invece il processo è di tipo intracomunitario.
Ai sensi della legge, un’auto messa in vendita entro i confini nazionali viene definita usata, solo se può essere soggetta a catalogazione in qualità di bene soggetto a reimpiego sia nello stato iniziale sia a seguito di riparazione. L’applicazione del regime del margine, di fatto, può avvenire solo se ad acquistare il veicolo usato sia stato un privato, un soggetto passivo di imposta residente in uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea in regime di franchigia del suo stato membro, uno operatore economico che non ha beneficiato della detrazione pur avendone diritto e un soggetto passivo che ha usufruito del regime di margine.
Diverso, invece, è il discorso dello scambio intracomunitario: gli autoveicoli impiegati per trasportare persone e cose, nel momento in cui sono dotati di motore di cilindrata maggiore a 48 cavalli o con potenza superiore a 7,2 kW, rientrano nella categoria dei beni usati, a patto che abbiano percorso più di 6.000 km e se la cessione risulta effettuata dopo 6 mesi dall’immatricolazione iniziale.
Qual è la parte definita come margine durante la fase di vendita delle auto usate?
Nel corso del processo di vendita delle auto usate, la parte definita come margine è solo ed esclusivamente quella soggetta a IVA, vale a dire la differenza che intercorre fra il prezzo di vendita e il costo di acquisto. Di primo acchito, sembrerebbe un’operazione tutto sommato semplice, dato che si tratta solo di una sottrazione. Tuttavia, le cose non stanno assolutamente in questo modo, dato che in base al disegno legge attualmente in vigore, il margine viene calcolato in maniera diversa, in rapporto ai beni commercializzati e ai soggetti che mettono in piedi l’operazione.
Come viene applicato il regime del margine? Le tre differenti modalità
Sono ben tre le modalità in base alle quali viene applicato il regime del margine, vale a dire il metodo forfettario, quello analitico noto anche come ordinario e infine quello globale. Nell’ottica del contribuente, ciascuna di queste modalità si caratterizza per specifici obblighi contabili.
Tenendo conto di quanto indicato nella CM n.40/E del 18.07.2003, bisogna sottolineare una precisazione sulla normativa nazionale relativa al regime del margine effettuata dall’Agenzia delle Entrate: lo scopo primario consiste nell’andare a evitare la doppia imposizione sui veicoli usati, il cui acquisto da parte del rivenditore viene ultimato con un prezzo che include già l’IVA: quest’ultima non può essere soggetta a detrazione perché non evidenziata autonomamente. Ragion per cui, la somma pagata per acquistare un’auto usata di provenienza da uno Stato facente parte della Comunità Europea non è assoggettata a IVA, dato che non rientra tra gli acquisti intracomunitari.
Ne consegue che qualora l’operazione non fosse sottoposta al sistema del margine attinente allo Stato di turno, allora viene catalogata come operazione intracomunitaria; in caso contrario, con la sottoposizione al regime del margine, l’operazione viene classificata come intracomunitaria. Il parametro distintivo fra acquisto intracomunitario e non si rivela determinante in termini di IVA, dato che solo nel primo caso non viene applicata l’imposta, dato che sull’acquisto bisogna assolvere l’IVA relativa al Paese di destinazione. Toccherà, quindi, al cessionario italiano portare a termine tutti gli obblighi inerenti all’integrazione di acquisto, alla sua registrazione e alla cessione in IVA. Nella casistica in cui il regime del margine fosse applicabile, il cessionario italiano applicherà l’IVA solo sul margine positivo che scaturisce dalla differenza tra prezzo di vendita dell’operazione e prezzo di acquisto del veicolo usato, dando per scontato che il risultato sia positivo.
Se la cessione viene completata in regime di margine, è importante che sulla fattura che il cedente comunitario emette vengano riportate annotazioni sulle caratteristiche del veicolo, sullo stato di usato e sulla messa in commercio in regime di margine.
Ad esempio, si supponga che un privato acquisti un auto da un altro privato per un importo pari a 50.000 euro e che debba fronteggiare spese notarili e di messa a punto pari a 5.000 euro, IVA inclusa. Il prezzo di rivendita sui listini eurotax ammonta a 60.000 euro, IVA inclusa..
Il calcolo del regime del margine viene effettuato in questo modo: il margine lordo corrisponderà a 5.000 euro, dati dalla differenza tra 60.000 – (50.000 + 5.000). Il margine netto sarà pari a 4.098,36 euro, dati dal rapporto tra 5.000 : 1,22. L’IVA dovuta del margine netto ammonterà a 901,64 euro, dati dalla differenza tra 5.000 – 4.098,36.
In regime ordinario, la base imponibile per la rivendita ammonta a 49.180,33 euro e viene calcolata dal rapporto tra 60.000 : 1,22. Per quanto riguarda l’IVA dovuta dal rivenditore, questa corrisponde a 11.000 euro, dato che è il 22% di 50.000 euro. LA base imponibile di messa a punto e di spese notarili viene calcolata dal rapporto 50.000 : 1,22, vale a dire 4.098,36 euro. Lo stesso importo corrisponderà ala perdita subita, in quanto 50.000 – (50.000 + 4.098,36) = 4.098,36 euro.
L’importanza di un gestionale per concessionarie e autosaloni
Ricorrere a un gestionale per concessionarie e per autosaloni, si rivela sempre una saggia decisione nel momento in cui occorre gestire l’IVA in regime del margine sulla fattura elettronica, visto che verrà seguita la configurazione impartita non solo per quanto riguarda l’intera documentazione sulle numerose attività quotidiane, come fatture, DDT, ordini, ma anche in riferimento a tutte le pratiche attinenti alla compravendita delle auto usate, come consultazione cliente, budget per cliente, etichette, lista di scarico, fabbisogno.
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