In arrivo 10 milioni di euro per le vittime dei treni. Il Governo incontra i sindaci

La Redazione
La fiaccolata in memoria delle vittime

A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore ad euro 200mila, determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità

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Il Governo italiano muove altri passi per rimanere al fianco delle famiglie colpite – a vario titolo – dalla tragedia ferroviaria del 12 luglio: a disposizione 10 milioni di euro da distribuire fra le famiglie colpite dal dramma.

Così come previsto dall’articolo 5 bis (comma 2) delle modificazioni apportate al decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, il capo dipartimento del coordinamento amministrativo Annalisa Cipollone ha convocato un incontro con le amministrazioni il 6 ottobre alle 14.30. Servirà per definire le modalità attuative delle disposizioni.

Come si è arrivati allo stanziamento di 10 milioni di euro
nAll’indomani della tragedia ferroviaria del 12 luglio, Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera, chiese formalmente al governo e al relatore del Dl Enti Locali «di sostenere la proposta in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato.

Così come avvenne per le stragi di Viareggio, con la legge 106 del 2010, e di Linate, con la legge 33 del 2003 – diceva – abbiamo il dovere di destinare immediatamente delle risorse alle famiglie delle persone coinvolte nella tragedia ferroviaria in Puglia.

Non sta a me stabilire qui la cifra – sottolineava – ma è evidente che serve un segnale immediato e unanime da Parlamento e governo».

La proposta ottenne immediatamente, e all’unanimità, il via libera del governo e della commissione Bilancio. L’emendamento depositato dal relatore Misiani e votato all’unanimità in commissione Bilancio autorizza una spesa di 10 milioni “in favore delle famiglie delle vittime” e “di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime”.

Ad ogni famiglia andranno non meno di 200 mila euro, spiega l’emendamento.

Cosa prevede l’articolo 5-bis
n1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.

3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore ad euro 200mila, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell’ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità.

All’attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

    a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la  separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

    b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

    c) ai genitori;

    d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

    e) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento;

    f) al convivente more uxorio.

6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l’elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.

7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.  Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i  soggetti  beneficiari  abbiano  diritto  a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di   spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

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