Caso Lecci, Vito Ruggieri: «L’ordinamento degli Enti Locali non prevede nomine di carattere fiduciario»

il comune di terlizzi

Intervista all’ex segretario comunale di Andria, esperto di diritto amministrativo, sulla questione del capogabinetto recentemente assunto dal sindaco di Terlizzi

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La recente assunzione di Franzelda Lecci a capogabinetto del sindaco di Terlizzi, Ninni Gemmato, ha sollevato nelle ultime settimane un vero e proprio polverone.

Le opposizioni segnalano in merito un evidente conflitto di interessi, dal momento che la prescelta – trentanove anni, nativa di Casarano e laureata in Giurisprudenza – è moglie di Pasquale Ranieri, segretario del partito di Gemmato e coordinatore della coalizione di centrodestra.

Pd e Verdi accusano Gemmato di essere un sindaco sotto scacco, succube dei compagni di maggioranza e di partito, pronti a far saltare il banco se non accontentati nelle proprie richieste. Il primo cittadino si difende specificando che il ruolo che andrà a ricoprire la Lecci è di carattere fiduciario e l’assunzione è avvenuta a seguito di un regolare bando pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune.

Per chiarire gli aspetti più tecnici della controversa vicenda TerlizziLive ha intervistato uno specialista del diritto amministrativo, il dottor Vito Ruggieri, ex segretario comunale del Comune di Andria negli anni ‘90.

Cosa ne pensa del caso Lecci, dottor Ruggieri?

La notizia dell’assunzione, intuitu personae, alias fiduciaria di una collaboratrice del sindaco di categoria professionale D ha provocato una curiosità inquisitoria non solo nel comune cittadino ma anche in esponenti della politica e del giornalismo, che mi hanno rivolto specifici quesiti sulla regolarità dell’azione amministrativa.

Da cosa è motivato secondo lei questo – per così dire – interesse e quale è invece la sua visione dei fatti?

Il civico sbigottimento trae origine dalla circostanza che la neoassunta sia nata a Casarano ( Le), mantenga la residenza a Matino (Le) ed è coniugata con il dottor Ranieri Pasquale, segretario politico cittadino di Fratelli d’Italia e coordinatore della coalizione a sostegno del sindaco Gemmato. La mia anamnesi della vicenda attiene ai profili procedimentali giuridico amministrativi, a prescindere dalla rilevanza etico-politica dell’azione amministrativa dei competenti organi comunali. Purtroppo, la procedura presenta vizi formali di illegittimità e sostanziali di inadeguatezza.

Quali sarebbero gli elementi critici?

Preliminarmente, eccepisco che l’ordinamento giuridico degli enti locali non contempla la forma di assunzione fiduciaria o intuitu personae, dimodoché qualsiasi contrastante normazione secondaria, statutaria e-o regolamentare dev’essere disapplicata. È plausibile che analogo errore sia stato compiuto dalla neosindaca della capitale Raggi con la nomina fiduciaria della magistrata Raineri a capogabinetto, poi revocata, a seguito di parere di Cantone.

Ci spieghi in cosa consisterebbe questo errore.

La determinazione dirigenziale di indizione dell’avviso pubblico prefigura il vizio di illegittimità per eccesso di potere nella parte in cui non sono menzionate le ragioni giuridiche e di fatto che abbiano indotto la dirigente a riservare la partecipazione alla selezione ai candidati, senza specificarne la specialità ed indicarne la fonte normativa. Peraltro, il decreto sindacale, afferente alla nomina fiduciaria, intuitu personae, contrasta con la ratio dell’art. 90 t.u. 267/2000, preordinata, semplicemente, a predisporre risorse professionali di supporto agli organi di governo locale per l’esercizio dei poteri di indirizzo e controllo – da reclutare, però, con le normali procedure ad evidenza pubblica per l’accesso al pubblico impiego.

Quindi?

Quindi non discende alcuna deroga al principio di imparzialità dalla citata disposizione, dimodoché l’art. 32bis del regolamento è da ritenersi inefficace e, quindi, inapplicabile, in parte qua stabilisce la modalità intuitu personae per la scelta del concorrente. Sembra paradossale, illogico ed antigiuridico che il dirigente detti il sistema della selezione al Sindaco, al quale sarebbe stato più razionale di presentare una graduatoria, sulla scorta di criteri, obiettivi e prestabiliti, per la valutazione dei curricula e dei titoli esibiti dai candidati. Dulcis in fundo, il decreto sindacale di nomina fiduciaria omette di specificare i titoli e le esperienze professionali, che giustificano la sua scelta, trattandosi di peculiari e complesse attività di indirizzo e controllo, essendo connesse alla programmazione generale dell’ente.

Secondo lei dunque il sindaco non avrebbe i requisiti per effettuare questo genere di nomine?

Diciamo che non è priva di fondatezza giuridica la tesi secondo cui l’assunzione competa al dirigente, ai sensi dell’articolo 107 t.u. 267/2000, trattandosi di attività gestionale.

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