Divorzio facile? A Terlizzi ora si può

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C’è anche Terlizzi tra i comuni che danno la possibilità di registrare le separazioni e i divorzi facili, in base alla legge n. 162 del 10 novembre 2014
C’è anche Terlizzi tra i comuni che hanno deciso di sperimentare le separazioni e i divorzi facili, in base alla legge n. 162 del 10 novembre 2014.
La norma, entrata in vigore con i decreti attuativi l’11 dicembre 2014, permette di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi agli avvocati e al tribunale. Il procedimento prevede un costo massimo di sedici euro da versare all’atto della firma dell’accordo. Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di mera modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è invece immediatamente efficace.
Per avviare le procedure ci si può rivolgere all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente e sottoscrivere successivamente uno specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei documenti.
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo, viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
I coniugi hanno la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune:
– di residenza di uno dei coniugi,
– in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
– in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
– in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.
L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Si possono avvalere di questa modalità semplificata tutte quelle coppie che:
– non abbiano figli minori;
– non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
– non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
– non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
– raggiungano l’accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale.
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte così come previsto dalla legge.
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