Cobas Scuola: supplenze, violate le norme in alcune scuole di Terlizzi

Giuseppe Scagliola
Scuola "Don Pappagallo"

Una denuncia indirizzata ai Dirigenti Scolastici, mette in evidenza, l’obbligo di nominare i supplenti in sostituzione del personale titolare del posto, anche in segno di rispetto alla pesante crisi occupazionale

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Riceviamo e pubblichiamo una copia della lettera a firma del rappresentante sindacale cobas scuola, indirizzata alla dirigente del Primo Circolo Didattico di Terlizzi  >>

Richiesta nomine per supplenze brevi e richiesta di ordine di servizio scritto.

Non c’è dubbio che i tagli che i vari governi hanno realizzato nei confronti della spesa per le supplenze crea gravi difficoltà alla scuola pubblica in tutte le circostanze nelle quali gli insegnanti e gli ATA si assentano, ma ciò non può costituire un alibi per i Dirigenti Scolastici per trasgredire le leggi e i Contratti Nazionali, né può costituire una ragione per i Collegi dei Docenti e per la Contrattazione integrativa di Istituto per derogare alla normativa e per sottrarsi al dettato costituzionale (art.97) che impone: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione.” D’altronde, come abbiamo verificato in questi anni, il cedimento “buonista” degli insegnanti e degli ATA ha costituito un incentivo agli ulteriori tagli e degrado della scuola pubblica.

La mancanza di un’organizzazione coerente è fonte di malessere che genera profonde tensioni tra i lavoratori, costretti a lavorare permanentemente sotto stress.

Perché le norme sulla prevenzione e sulla sicurezza non restino solo enunciazioni di principio, ma contribuiscano a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e a ridurre le probabilità di rischio e d’infortunio.

Considerata la nota carenza di organico relativa ai collaboratori scolastici, determinata dai tagli sul personale, creatasi in modo gravissimo quest’anno scolastico nel nostro Circolo Didattico.

Al fine di assicurare la vigilanza degli alunni in tutti i momenti della giornata scolastica, ridurre le situazioni di pericolo e assicurare il diritto allo studio e l’ordinato svolgimento delle attività di istruzione.

Il sottoscritto De Finis Angelo, terminale associativo sindacale Cobas Scuola e collaboratore scolastico a tempo indeterminato presso questo Circolo Didattico, con riferimento alla sostituzione del personale temporaneamente assente, chiede alla S.V. che la normativa attuale sulle supplenze brevi nella scuola di infanzia e primaria sia pienamente rispettata.

E’ necessario provvedere sempre alla nomina dei collaboratori scolastici supplenti, anche per assenze di un solo giorno, come previsto dalla normativa nazionale e dal nostro Contratto di Istituto.

Le disposizioni ministeriali stabiliscono l’immediata sostituzione dell’unico operatore in ciascun turno e l’immediato conferimento di supplenze brevi dei collaboratori scolastici nei plessi scolastici della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Per la sostituzione dei docenti assenti la scuola è tenuta a nominare il supplente:
Nella scuola dell’infanzia fin dal primo giorno qualunque sia la durata dell’assenza.

Nella scuola primaria sin dal primo giorno se nel plesso non vi sono disponibili ore di contemporaneità non programmate ovvero non ve ne sono a sufficienza per garantire l’intero orario di servizio. Pertanto si possono utilizzare risorse interne solo in presenza di ore di contemporaneità – compresenza per le quali non ne sia stato deliberato l’utilizzo, oppure facendo ricorso a ore eccedenti l’orario di servizio, se ci sono insegnanti disponibili a prestarne.

Mai si può utilizzare l’insegnante di sostegno o di religione.

I docenti di sostegno che, a norma dell’art. 13, sesto comma della legge 104/92, sono contitolari nelle sezioni o classi ove operano, non possono essere utilizzati per supplenze anche quando l’alunno portatore di handicap è assente giustificato.

Nel caso di assenza del docente di sostegno non è possibile ricorrere alla sua sostituzione né da parte del docente della classe né tantomeno da altro docente dell’istituto e va sostituito, non appena assente, nominando subito, anche per supplenze brevi di un solo giorno, il supplente con la specializzazione.

Gli insegnanti di religione non possono essere utilizzati per supplenze in quanto è unico il ruolo dei docenti di religione.

La sostituzione dei docenti specialisti di Lingua Inglese e di Religione Cattolica deve avvenire esclusivamente con colleghi specialisti della stessa materia. 

Nella Nota MIUR n° 3545 del 29/4/2009, in risposta a quesiti relativi alla possibilità di conferire supplenze brevi anche in caso di esaurimento dei fondi appositi, viene confermato che, anche senza disporre momentaneamente di fondi specifici, vanno in ogni caso conferite le supplenze brevi perché comunque va assicurato il diritto allo studio e l’ordinato svolgimento delle attività di istruzione.

La procedura di interpello del personale supplente, per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, prevede che le scuole medesime interpellano gli aspiranti nella fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7,30 alle ore 9,00.

Per questa tipologia di supplenze le scuole possono optare, se lo ritengono più opportuno, per il sistema di convocazione già in uso: utilizzo del telefono cellulare o del telefono fisso.

La mancata risposta al cellulare o al telefono fisso si considera rinuncia.

Il raggiungimento della sede deve avvenire in tempi rapidi.

Al fine di assegnare le supplenze brevi in tempo utile, per le necessità di sostituzione del personale titolare assente, si suggerisce di consentire a una assistente amministrativa, previo assenso della dipendente, di anticipare il proprio orario di inizio del turno antimeridiano alle ore 07 e 30, in modo da garantire la funzionalità del servizio.

Per la sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica, in presenza di ore di contemporaneità/compresenza per le quali non ne sia stato deliberato l’utilizzo.

Per garantire il buon funzionamento della scuola attraverso il riscontro e l’impegno di responsabilità, non è sufficiente la firma degli insegnanti per presa visione sul registro delle supplenze.

E’ necessario che siano disposti specifici ordini di servizio scritti, emanati anche nei giorni successivi allo svolgimento delle relative supplenze.

I collaboratori scolastici, incaricati di pubblico servizio, proprio per le loro mansioni di vigilanza, rispettando l’ordine di servizio scritto notificato a settembre e valido per tutto l’anno scolastico 2013/2014, sono tenuti a garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico a loro affidati, onde assicurare il regolare andamento della vigilanza degli alunni, nel dovere di tutelare l’integrità fisica e morale dei piccoli utenti in collaborazione con il personale docente.

Gli spostamenti dei collaboratori scolastici, utilizzati temporaneamente anche in plessi diversi da quello assegnato, con disposizioni impartite nella sola forma verbale, determinano, di fatto, la mancata sorveglianza degli ambienti affidati con ordine di servizio scritto.

Il sottoscritto chiede pertanto alla S.V. che l’eventuale mobilità temporanea esterna presso le scuole dell’infanzia e interna presso la scuola primaria, richiesta nel corso dell’anno scolastico a modifica temporanea del servizio programmato, sia disposta con ordini di servizio scritti e motivati.

Chiede inoltre che sia consegnata una copia dei detti ordini di servizio ai lavoratori impegnati nel servizio.

La presente richiesta è motivata dalla necessità di un’adeguata tutela personale e professionale, implicate sia in ordine alla disposizione scritta programmata sia al profilo della sicurezza relativa alle responsabilità derivanti dalla mancata vigilanza sugli alunni nella scuola. Obblighi a carico del personale docente e non docente.

L’ordine di servizio impartito per iscritto garantisce al lavoratore la copertura in caso di infortunio in itinere, e la giustificazione in caso di situazioni particolari o di contestazione di assenza ingiustificata.

                                                                                                        
                                                                                                     Angelo De Finis
                                                                              Terminale Associativo Sindacale Cobas Scuola

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