Quando la “normalità” diventa virtuosità nella gestione delle entrate comunali

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Quanto ad efficienza ed indice di gradimento del contribuente, è preferibile l'esercizio in proprio della funzione tributaria.
Calalzo, comune del nord, che conta poco più di 2000 abitanti ha deliberato di disdire il contratto con l’Equitalia, concernente la gestione delle entrate comunali per affidarla alla comunità montana di Valbelluna, come dichiarato dal Sindaco, in un talk show televisivo.
Il predetto comune ha dato esecuzione,ancorché anticipata, al disposto legislativo, prescrivente che le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate non potranno essere esercitate dagli esattori dell’Equitalia, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
E’ singolare che tale azione amministrativa del predetto ente locale, nel talk show, sia stata presentata come un’innovazione virtuosa, che non tutti i Comuni, soprattutto, di medio alta dimensione possono permettersi, pur trattandosi di mera esecuzione di specifica ed imperativa norma legislativa, che impone alle pubbliche amministrazioni locali di scegliere la forma più corretta ed adeguata per l’esercizio della funzione tributaria ed extratributaria per le fasi dell’accertamento, della liquidazione e riscossione, non potendosi più avvalere, direttamente e senza gara, degli esosi e vessatori esattori dell’Equitalia, come noto fortemente contestati dalle imprese e dai cittadini.
L’impianto normativo, in vero, alquanto complesso, a cui i Comuni dovranno far riferimento per l’individuazione della forma legittima ed efficiente della gestione delle proprie risorse economiche è costituito dal combinato disposto della legislazione comunitaria e nazionale con i principi dell’ordinamento giuridico comunale, regolanti la materia in questione.
In ragione della loro esegesi, logico sistematica, si deve considerare che la gestione diretta, all’interno dell’organizzazione comunale, delle entrate tributarie e patrimoniali, sia il sistema legittimo, prioritario, prescritto dalla legge, ossia la “norma”-lità e non la virtuosità, come si tende a sostenere.
Di talché, l’esternalizzazione della funzione tributaria ed extratributaria, mediante l’affidamento delle relative attività a società private, ancorché iscritte nell’apposito albo e scelte con gara pubblica sia da ritenere una soluzione eccezionale e residuale, sempreché sussistano comprovate esigenze di convenienza tecnica, economica e di utilità sociale da ben esplicitare nei provvedimenti programmatici.
Anche l’opzione del trasferimento della predetta funzione a società, a totale e/o parziale capitale pubblico che, molti comuni e l’Associazione Nazionale dei Comuni sembrano voler perseguire, presenta problematiche giuridiche, incompatibili, talaltro, con il principio della salvaguardia della concorrenza imposto dalla comunità europea, che può essere garantito solo a seguito di una procedura concorsuale, in cui si confrontino una pluralità di proposte tecniche, economiche e funzionali.
L’orientamento, poi, di privatizzare o liberalizzare la funzione di cui trattasi, in verità ancora minoritario nello scenario del mondo politico e dei presunti esperti di organizzazione comunale, siano essi economisti o politologi, appare lesivo dei suindicati e supposti giuridici e di fatto sui quali tale sistema gestionale dovrebbe fondarsi.
Non mi sembra verosimile che nell’immaginario collettivo prevalga il pregiudizio, secondo cui l’affidamento della gestione delle entrate comunali all’imprenditoria privata, tout court, ovvero alle cosiddetta società in house, a totale o parziale capitale pubblico, sia una prassi più efficiente rispetto all’assunzione in proprio dei servizi di cui trattasi da parte dei comuni.
Al contrario, ravviso che le accennate, eccezionali opzioni presentino opacità giuridiche, attinenti alla legittimità della trasferibilità, in toto o in parte, della funzione tributaria di esclusiva competenza comunale a terzi.
Peraltro, tale terapia, sulla base della mia esperienza, è destinata a peggiorare il vigente sistema conferito all’Equitalia, trattandosi, comunque, di forme organizzative e gestionali di diritto privatistico, elusive dei vincoli legislativi ed amministrativi, ai quali è sottoposta la gestione dei comuni, che meglio tutelano la trasparenza e la collettività.
La mia esperienza professionale, acquisita in comuni amministrati sia con il sistema della gestione diretta che esternalizzata, mi consente di poter valutare e sostenere che il confronto delle diverse opzioni gestionali propende a favore dell’esercizio in proprio della funzione tributaria, quanto ad efficienza ed indice di gradimento del contribuente.
Purtroppo, è invalsa l’apodittica ed abusata prassi di esternalizzare le attività tributarie ed extratributarie, quale forma di gestione, ammessa dalla legge, sic et simpliciter, a prescindere dalla sussistenza delle surriferite valutazioni costi-benefici, dando per scontate l’inefficienza dei comuni e la migliore performance del gestore privato.
In ragione delle suesposte considerazioni, non è apprezzabile l’affidamento della peculiare funzione pubblica in esame a terzi sia alle società private sia a quelle pubbliche, all’uopo costituite, essendo funzionali più a specifici interessi che al bene comune, che aggravano la spesa corrente dei comuni, i costi ed i rapporti con il cittadino.
Né gli organi di controllo contabile, interni ed esterni, o giudiziari sembrano prestare particolare attenzione a contrastare l’accennata prevalente prassi amministrativa dell’esternalizzazione dei servizi tributari, che spesso sfocia in veri e propri illeciti di varia natura.
E’ priva di pregio, altresì, la tesi ricorrente, secondo cui nei comuni di medio-alta dimensione non sia possibile gestire in proprio le entrate tributarie e patrimoniali, dato che nel disprezzato Sud ci sono esempi di comuni virtuosi di medio-alta dimensione, che, da tempo, adottano il sistema della gestione diretta delle risorse economiche, come la città di Bari e Andria, ove ho concluso la mia carriera professionale.
In conclusione, la vera virtuosità dei comuni sta nel rispetto della legge e del recente referendum abrogativo, secondo cui la “norma”-lità consiste nell’esercizio diretto delle pubblic utilities ed, in particolare, delle entrate tributarie e patrimoniali, in ragione del loro peculiare interesse sociale.
*Già dirigente nella Pubblica Amministrazione.
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