Restrizioni antiCovid, Emiliano firma l’ordinanza. Didattica a distanza nel Barese e nel Tarantino

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L’ordinanza sarà in vigore sino al 6 aprile p.v. I Sindaci possono disporre la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento
Il presidente Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza n. 74 contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.
1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:
a) fermo restando l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro, è vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per per usufruire di servizi essenziali;
b) i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
c) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell’ambito del territorio comunale di riferimento.
Art. 2
(Misure relative alle attività di somministrazione di alimenti e/o bevande per l’intero territorio regionale)
1) Con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021:
a) fermo restando dopo le ore 18 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le ore 18 è comunque vietato l’asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all’articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021.
Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18 anche da tutti soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3;
b) tutti gli esercizi devono esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
c) la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande;
d) è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio;
e) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell’ambito del territorio comunale di riferimento.
Art. 3
(Attività didattica per il territorio delle province di Bari e Taranto)
1) Con decorrenza dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021:
a) sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativache realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
b) le Istituzioni Scolastiche attiveranno le disposizioni del Piano Scuola 2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la “frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione” secondo quanto indicato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e anche in ragione dell’età anagrafica”;
c) le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al Covid-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid;
d) le Istituzioni Scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata.
Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso.
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