Lavoratori licenziati da imprese del TAC: un sostegno dalla Regione

La Redazione
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La Regione Puglia interviene a favore dei lavoratori sospesi dalla loro attività lavorativa o licenziati dalle imprese  operanti nei settori del TAC e del mobile imbottito, attualmente in crisi. Il provvedimento, rivolto ad operai, impiegati, intermedi e quadri, intende fornire un sostegno economico al reddito nei casi in cui i lavoratori non possano percepire o abbiano cessato di percepire trattamenti di integrazione salariale o di mobilità.

Questo tipo di supporto è quindi incompatibile con ogni altro trattamento previdenziale o assistenziale relativo alla sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, anche se con oneri a carico della Regione Puglia e può essere concesso nel limite complessivo di spesa di € 50.000.000 a valere sul Fondo per l’occupazione.
Nei primi tre mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso, tuttavia, una quota del suddetto importo – pari a € 12.500.000 – è riservato ad imprese artigiane e ad imprese industriali che intendano procedere alla sospensione dei rapporti di lavoro e che, nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento, abbiano fornito occupazione ad una media di quindici lavoratori.

Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al presente avviso i lavoratori:
1)
sospesi dal lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 da imprese artigiane o da imprese industriali del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero che, nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento, abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti.
2) sospesi dal lavoro da imprese industriali del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero e che abbiano cessato di percepire il trattamento di integrazione salariale straordinaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006.
3) sospesi dal lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 da imprese artigiane o da imprese industriali del settore mobile imbottito che, nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento, abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti.
4) sospesi dal lavoro da imprese industriali del settore mobile imbottito e che abbiano cessato di percepire il trattamento di integrazione salariale straordinaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006.
Inoltre, il trattamento di integrazione salariale straordinaria potrà essere concesso o prorogato soltanto con riferimento a quei lavoratori che, al momento della sospensione del rapporto di lavoro, abbiano un’anzianità aziendale minima pari a novanta giorni.
Tutti i datori di lavoro che intendano presentare istanza per la concessione o per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria, infine, devono preventivamente porre in essere la procedura di consultazione sindacale disciplinata dall’articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Possono beneficiare del trattamento di mobilità di cui al presente avviso i lavoratori:
1)
licenziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2006 da imprese artigiane o da imprese industriali del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero che, nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento, abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti.
2) licenziati da imprese industriali del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero e che abbiano cessato di percepire il trattamento di mobilità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005.
3) licenziati nel periodo tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 da imprese artigiane o da imprese industriali del settore mobile imbottito che, nel semestre precedente la data di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento, abbiano occupato mediamente fino a 15 dipendenti.
4) licenziati da imprese industriali del settore mobile imbottito e che abbiano cessato di percepire il trattamento di mobilità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005.

I trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui al presente avviso possono essere concessi o prorogati fino al 31 dicembre 2006 nel limite delle risorse assegnate.
In fase di prima applicazione, i suddetti trattamenti potranno essere concessi o prorogati per un periodo massimo di sei mesi.
Tuttavia, per i lavoratori sospesi dal lavoro da imprese industriali con più di quindici dipendenti e che abbiano cessato di percepire il trattamento di integrazione salariale straordinaria il trattamento di integrazione salariale potrà essere erogato soltanto per un periodo massimo pari a tre mesi.

Le istanze per la concessione o per la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria devono essere presentate o inviate a mezzo posta dai datori di lavoro interessati alla Direzione Regionale del Lavoro – Settore Politiche del lavoro, via F. Filzi n. 18, 70126 BARI.
Il datore di lavoro dovrà allegare all’istanza una copia del verbale di consultazione sindacale di cui all’articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164. Le istanze alle quali non sia allegato copia del suddetto verbale non sono accettabili.
Le istanze per la concessione o per la proroga dei trattamenti di mobilità devono essere presentate o inviate a mezzo posta dai lavoratori interessati alla Direzione Regionale del Lavoro – Settore Politiche del lavoro, via F. Filzi n. 18, 70126 BARI.
Non vi è alcun termine entro il quale presentare le istanze.

I modelli di domanda per la concessione di sostegno al reddito sono reperibili presso le associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e presso le associazioni dei datori di lavoro CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CNA Puglia. I suddetti moduli sono altresì reperibili presso gli Assessorati provinciali al lavoro nonché presso tutti i Centri territoriali per l’impiego.

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