Dal 18 maggio si riparte, Conte: «Rischio calcolato». Il decreto

La Redazione
Conte

Da lunedì gli spostamenti nel territorio della stessa regione non saranno soggetti a limitazioni​. Fino al 2 giugno vietati gli spostamenti in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova

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Da lunedì 18 maggio si riparte. Le cinghie delle misure di contenimento del virus si allentano. E, ora più che mai, il freno più grande deve essere quello della responsabilità di ognuno di noi.

«Stiamo affrontando un rischio calcolato nella consapevolezza che la curva epidemiologica potrebbe tornare a salire» ha detto questa sera in conferenza stampa il premier Conte dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto legge quadro sul secondo step della Fase 2.

«I nostri principi rimangono gli stessi, prima di tutto la tutela della vita e della salute dei cittadini, e non sono negoziabili. Ma li dobbiamo declinare diversamente in questa fase. Stiamo affrontando questo rischio e lo stiamo accettando, altrimenti non potremmo ripartire. Dovremmo aspettare la scoperta e la commercializzazione del vaccino, ma non ce lo possiamo permettere.

Affrontiamo questa fase 2 con la voglia di ricominciare ma con prudenza. I dati incoraggianti ci confermano che gli sforzi collettivi fin qui fatti hanno prodotto i risultati attesi. È sceso il numero dei contagiati, dei malati e dei decessi, ed è aumentato il numero dei guariti. Abbiamo potenziato le strutture ospedaliere con nuovi posti di terapia intensiva e sub intensiva, abbiamo aumentato controlli con tamponi e test e stiamo per sperimentare la app ‘Immuni’. Siamo nella condizione di affrontare questa fase con fiducia ma anche senso di responsabilità. Non sarà meno importante della fase 1 il dialogo con regioni ed enti locali, dovranno anche loro assumersi le responsabilità”, evidenzia Conte.

Da lunedì ci si sposterà all’interno della regione senza alcuna limitazione, quindi via le autocertificazioni. Si potrà andare dove si vuole: nei negozi, in montagna, al mare. E riprende la vita sociale. Rimane il divieto di uscire per chi è positivo al virus e per chi è in quarantena o ha sintomi. Resta il divieto di creare assembramenti. In questa fase bisognerà comunque rispettare la distanza di un metro. Raccomandiamo di portare la mascherina, in alcuni casi sarà obbligatoria. Da una regione a un’altra ci si può spostare per i motivi già noti. Gli spostamenti interregionali sono limitati fino al 3 giugno. Se i dati continueranno a essere incoraggianti, potremo tornare a muoverci in tutta Italia senza limitazioni. Dal 3 giugno si potrà spostarsi nell’Unione europea senza quarantena

Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi anche tra gli Stati Ue senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia. Questo favorirà anche la ripresa del turismo” ha poi spiegato il premier, e “dal 15 giugno riaprono teatri, cinema, e sarà a disposizione dei nostri bambini un ventaglio di offerte e di attività ludico e ricreative. Le regioni potranno ampliare queste misure e nel caso restringerle. Dal 25 maggio riapriranno inoltre palestre, piscine e centri sportivi».

Ecco quanto disposto dal decreto-legge approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza. Nel provvedimento si delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti

A partire dal 18 maggio, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid 19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus Covid 19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche, produttive e sociali

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.

In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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