Disastro ferroviario del 12 luglio: dirigente Mit assolta, le motivazioni della sentenza

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La sentenza di 23 pagine motiva l’assoluzione della dirigente accusata di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime e disastro ferroviario in concorso con l’allora direttore generale del ministero delle Infrastrutture
Le contestazioni della Procura di Trani sullo scontro tra treni, avvenuto il 12 luglio 2016 sulla linea Andria-Corato, non sono ascrivibili ad Elena Molinaro, dirigente della divisione 5 della Direzione generale Tpl del Ministero dei Trasporti, competente anche in ordine alla sicurezza di “ferrovie secondarie”, nel periodo in cui la stessa ha ricoperto questo ruolo. Ovvero dal 24 aprile 2008 al 13 gennaio 2010, più di sei anni prima del tragico incidente costato la vita a 23 persone e il ferimento di altre 51.
È quanto, in sintesi, conclude la sentenza del Gup del Tribunale di Trani, Lucia Anna Altamura, che il 14 gennaio scorso ha assolto (per non aver commesso il fatto) Elena Molinaro, unica dei 18 imputati ad aver scelto il rito abbreviato.
Gli altri 17, insieme alla società Ferrotramviaria, sono invece a processo con il rito ordinario e la prossima udienza è in programma per il 3 giugno nell’aula bunker del carcere. Nei giorni scorsi, è stata depositata la sentenza di 23 pagine che motiva l’assoluzione della dirigente del Mit, accusata di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime e disastro ferroviario in concorso con l’allora direttore generale del ministero delle Infrastrutture, Virginio Di Giambattista (che invece è a processo con il rito ordinario), per non aver «compiuto verifiche periodiche» e adottato «provvedimenti urgenti» per eliminare il sistema del «blocco telefonico» sulla tratta a binario unico a Andria-Corato.
La Procura di Trani, a conclusione del processo in abbreviato, aveva chiesto la sua condanna a 5 anni di reclusione. Alla dirigente del Ministero si contestava, tra le altre cose, la violazione della normativa più recente (il dpcm 72 dell’11.2.2014) che si occupa della organizzazione interna della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale (Dg Tpl). Ma – secondo il Gup – «tale disciplina in nulla poteva essere ascritta alla Molinaro» in quanto «la stessa risultava aver svolto il proprio incarico dirigenziale in relazione alle “ferrovie secondarie” nel periodo dal 24.04.2008 al 13.01.2010» (prima che la normativa entrasse in vigore, cioè nel 2014).
Tra le accuse contestate a Molinaro, anche quella di essere stata «incurante» delle indicazioni contenute in una nota dell’Ansf (l’agenzia per la sicurezza ferroviaria) del 24.9.2010, che prevedeva esplicitamente per la prima volta, che «i contesti di esercizio non regolamentati dal nuovo Rcf, come le linee a semplice binario dove il personale interviene nel controllo degli incroci, le linee con il blocco telefonico etc, sono considerati obsoleti». Ma il Gup rileva come la dirigente «aveva cessato di essere competente sulla materia quantomeno dalla data del 14.01.2010». Molinaro inoltre – secondo la Procura di Trani – sarebbe stata a conoscenza dei gravi rischi connessi alla gestione del traffico ferroviario col regime del “blocco telefonico”, anche su linee caratterizzate da scarsa intensità di traffico, sulla base del contenuto della relazione preliminare della Commissione ministeriale di inchiesta sul disastro ferroviario verificatosi sulla linea Macomer-Nuoro delle Ferrovie della Sardegna il 15 giugno 2007. Ma, in realtà, in questo caso Molinaro si era limitata – dice il Gup – a una «mera attività di trasmissione del contenuto della relazione».
La sentenza, in conclusione, muove anche dei rilievi (sia pur velati) alle indagini, sottolineando come «dalla disamina degli atti investigativi, le specifiche condotte riportate in rubrica alla Molinaro, invece, venivano ad essere appositamente ed esplicitamente addebitate ad altro soggetto, coimputato nel medesimo reato e per il quale si procede con separato giudizio». Per questo, secondo il giudice Altamura, sebbene non si possa escludere che un comportamento diverso di Elena Molinaro come responsabile delle ferrovie secondarie, nel periodo di competenza, «avrebbe potuto consentire una differente situazione alla data di verificazione dell’evento disastroso verificatosi il 12.07.2016», tuttavia «la contestazione accusatoria risulta essere stata formulata ed articolata non riferendosi in modo diretto a condotte ascrivibili alla predetta».
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